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Data Titolo Sezione Autore
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego
02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego
27/05/2016 Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
29/11/2016 Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condoḿni S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
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Titolo: Sul Rent to buy uno studio del Notariato   Data : 23/02/2017
Sul Rent to buy uno studio del Notariato
In data 22.2.2017, la Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, ha presentato una ricerca relativa all'applicazione del contratto di rent to buy nell'ambito delle trasmissioni aziendali, oltre che nel campo immobiliare.
Si ricorda che con i c.d. contratti di rent to buy (art. 23 del DL 12.9.2014 n. 133, conv. L. 11.11.2014 n. 16) è possibile ottenere l'immediato godimento di un bene a fronte del pagamento di un canone per un certo periodo, con l'accordo che, una volta pagati per intero i canoni dovuti in detto periodo, il conduttore diviene proprietario del bene ottenuto in godimento. Tale schema potrebbe, peraltro, essere impiegato in contratti che abbiano ad oggetto beni diversi dagli immobili.
In particolare, nell'ambito dei trasferimenti d'azienda, il rent to buy consentirebbe:
- al potenziale acquirente, attraverso il collegamento tra due contratti (in genere, il contratto di affitto di azienda e il contratto preliminare di cessione di azienda), di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda; inizialmente detti beni vengono condotti in affitto verso il pagamento di un canone periodico (c.d. fase "rent");
- in un secondo momento, al conduttore di diventare proprietario di tali beni (c.d. fase "buy") a un termine prefissato, mediante il pagamento del prezzo convenuto, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.
Fonte: Notiziario Eutekne - Documento Consiglio Nazionale del Notariato febbraio 2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego