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Data Titolo Sezione Autore
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
10/01/2018 Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
31/08/2015 Il processo tributario riprende il 1° settembre S.M.Perego
04/07/2016 Il quadro RW alla prova di Unico 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
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Titolo: Sul Rent to buy uno studio del Notariato   Data : 23/02/2017
Sul Rent to buy uno studio del Notariato
In data 22.2.2017, la Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, ha presentato una ricerca relativa all'applicazione del contratto di rent to buy nell'ambito delle trasmissioni aziendali, oltre che nel campo immobiliare.
Si ricorda che con i c.d. contratti di rent to buy (art. 23 del DL 12.9.2014 n. 133, conv. L. 11.11.2014 n. 16) è possibile ottenere l'immediato godimento di un bene a fronte del pagamento di un canone per un certo periodo, con l'accordo che, una volta pagati per intero i canoni dovuti in detto periodo, il conduttore diviene proprietario del bene ottenuto in godimento. Tale schema potrebbe, peraltro, essere impiegato in contratti che abbiano ad oggetto beni diversi dagli immobili.
In particolare, nell'ambito dei trasferimenti d'azienda, il rent to buy consentirebbe:
- al potenziale acquirente, attraverso il collegamento tra due contratti (in genere, il contratto di affitto di azienda e il contratto preliminare di cessione di azienda), di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda; inizialmente detti beni vengono condotti in affitto verso il pagamento di un canone periodico (c.d. fase "rent");
- in un secondo momento, al conduttore di diventare proprietario di tali beni (c.d. fase "buy") a un termine prefissato, mediante il pagamento del prezzo convenuto, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.
Fonte: Notiziario Eutekne - Documento Consiglio Nazionale del Notariato febbraio 2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego