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Data Titolo Sezione Autore
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi č dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti   Data : 24/02/2017
Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti
Le imprese minori che scelgono di tenere i soli registri IVA integrati devono ivi riportare anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini di detta imposta e gli ulteriori componenti rilevanti per la determinazione del reddito, tenendo traccia degli incassi e dei pagamenti avvenuti nel periodo (art. 18 co. 4 del DPR 600/73). A quest'ultimo riguardo, l'inciso "In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti" contenuto nel testo della norma sembrerebbe consentire la scelta tra:
- annotare, in positivo, per ogni fattura registrata la relativa data di pagamento o incasso (analogamente a quanto accadrebbe con i registri cronologici);
- oppure effettuare la sola annotazione complessiva, in negativo, relativa ai mancati incassi/pagamenti a fine periodo.
Entrambe le alternative consentirebbero di individuare i mancati incassi e pagamenti del periodo, senza pregiudizio del principio di cassa. Rimarrebbe poi confermata, in entrambi i casi, l'annotazione nei periodi d'imposta successivi del componente, nel momento in cui si verifica la manifestazione finanziaria, attraverso il richiamo al documento contabile precedentemente registrato ai fini IVA.
Infine, attraverso un'interpretazione meno letterale dell'inciso del co. 4 sopra riportato, si potrebbe ritenere che, adottando il sistema delle annotazioni singole, non si renda necessaria l'evidenziazione puntuale della data di pagamento o incasso, ma la semplice indicazione, a latere della fattura, dell'avvenuto incasso o pagamento, in considerazione dell'omogeneità del risultato ottenibile rispetto all'ipotesi dell'annotazione complessiva dei mancati incassi/pagamenti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.2.2017 - "Registri IVA integrati con singole annotazioni per incassi e pagamenti" - Rivetti - Bonino
Sezione:   Autore : S.M.Perego