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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti   Data : 24/02/2017
Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti
Le imprese minori che scelgono di tenere i soli registri IVA integrati devono ivi riportare anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini di detta imposta e gli ulteriori componenti rilevanti per la determinazione del reddito, tenendo traccia degli incassi e dei pagamenti avvenuti nel periodo (art. 18 co. 4 del DPR 600/73). A quest'ultimo riguardo, l'inciso "In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti" contenuto nel testo della norma sembrerebbe consentire la scelta tra:
- annotare, in positivo, per ogni fattura registrata la relativa data di pagamento o incasso (analogamente a quanto accadrebbe con i registri cronologici);
- oppure effettuare la sola annotazione complessiva, in negativo, relativa ai mancati incassi/pagamenti a fine periodo.
Entrambe le alternative consentirebbero di individuare i mancati incassi e pagamenti del periodo, senza pregiudizio del principio di cassa. Rimarrebbe poi confermata, in entrambi i casi, l'annotazione nei periodi d'imposta successivi del componente, nel momento in cui si verifica la manifestazione finanziaria, attraverso il richiamo al documento contabile precedentemente registrato ai fini IVA.
Infine, attraverso un'interpretazione meno letterale dell'inciso del co. 4 sopra riportato, si potrebbe ritenere che, adottando il sistema delle annotazioni singole, non si renda necessaria l'evidenziazione puntuale della data di pagamento o incasso, ma la semplice indicazione, a latere della fattura, dell'avvenuto incasso o pagamento, in considerazione dell'omogeneità del risultato ottenibile rispetto all'ipotesi dell'annotazione complessiva dei mancati incassi/pagamenti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.2.2017 - "Registri IVA integrati con singole annotazioni per incassi e pagamenti" - Rivetti - Bonino
Sezione:   Autore : S.M.Perego