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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017   Data : 24/02/2017
Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017
Con la conversione in legge del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), viene ridefinito il quadro normativo relativo alla presentazione dei modelli INTRASTAT. Nello specifico:
- viene reintrodotto l’obbligo di invio degli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l’anno 2017;
- viene disposta la soppressione dell’obbligo di presentazione dei modelli riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi UE, con decorrenza dall’1.1.2018;
- sempre a partire dal 2018, viene prevista una semplificazione degli adempimenti, da attuarsi mediante l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per effetto di tali modifiche, dunque, viene ripristinato l’obbligo di invio dei modelli, sia ai fini fiscali che statistici, anche con riferimento agli acquisti del mese di gennaio 2017 (con scadenza al 27.2.2017). Pertanto, osserva l’Autore, si auspica che tale prima scadenza possa essere posticipata di almeno 60 giorni, come richiesto dalle associazioni di categoria.
Si segnala, inoltre, che la soppressione dell’obbligo di invio degli INTRASTAT relativi ai servizi resi nei confronti di soggetti UE, disposta a partire dal 2018, potrebbe risultare in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto l’art. 262 della direttiva 2006/112/CE prevede espressamente tale obbligo.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli e Istat 17.2.2017 n. 40
Sezione:   Autore : S.M.Perego