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Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017   Data : 24/02/2017
Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017
Con la conversione in legge del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), viene ridefinito il quadro normativo relativo alla presentazione dei modelli INTRASTAT. Nello specifico:
- viene reintrodotto l’obbligo di invio degli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l’anno 2017;
- viene disposta la soppressione dell’obbligo di presentazione dei modelli riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi UE, con decorrenza dall’1.1.2018;
- sempre a partire dal 2018, viene prevista una semplificazione degli adempimenti, da attuarsi mediante l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per effetto di tali modifiche, dunque, viene ripristinato l’obbligo di invio dei modelli, sia ai fini fiscali che statistici, anche con riferimento agli acquisti del mese di gennaio 2017 (con scadenza al 27.2.2017). Pertanto, osserva l’Autore, si auspica che tale prima scadenza possa essere posticipata di almeno 60 giorni, come richiesto dalle associazioni di categoria.
Si segnala, inoltre, che la soppressione dell’obbligo di invio degli INTRASTAT relativi ai servizi resi nei confronti di soggetti UE, disposta a partire dal 2018, potrebbe risultare in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto l’art. 262 della direttiva 2006/112/CE prevede espressamente tale obbligo.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli e Istat 17.2.2017 n. 40
Sezione:   Autore : S.M.Perego