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06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
12/04/2017 Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro S.M.Perego

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Titolo: Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV   Data : 27/02/2017
Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV
Il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenza elettrica per uso domestico devono presentare al fine di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.
Le novità riguardano la dichiarazione con cui il titolare di utenza elettrica comunica che il canone non deve essere addebitato in quanto pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, la quale deve essere resa compilando il quadro B del modello.
Nell'ambito di tale quadro, nel nuovo campo "data inizio" deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio, la data da cui decorre l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento). Nel caso di dichiarazione presentata da un erede, nel campo "data inizio" deve essere indicata la data del decesso.
Le istruzioni al nuovo modello precisano che la "data inizio" non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva e che, se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell'anno di presentazione, nel campo "data inizio" può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione.
La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno ed ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo; diversamente, se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno. Infine, se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo.
Viene previsto un periodo transitorio, per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento in esame, in cui è possibile utilizzare anche il "vecchio" modello di dichiarazione sostitutiva.
Fonte: Provvedimento Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2017 - "Per il canone RAI conta la decorrenza dei presupposti in dichiarazione" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego