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30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego

Records 1281 to 1290 of 2397
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Titolo: Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV   Data : 27/02/2017
Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV
Il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenza elettrica per uso domestico devono presentare al fine di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.
Le novità riguardano la dichiarazione con cui il titolare di utenza elettrica comunica che il canone non deve essere addebitato in quanto pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, la quale deve essere resa compilando il quadro B del modello.
Nell'ambito di tale quadro, nel nuovo campo "data inizio" deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio, la data da cui decorre l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento). Nel caso di dichiarazione presentata da un erede, nel campo "data inizio" deve essere indicata la data del decesso.
Le istruzioni al nuovo modello precisano che la "data inizio" non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva e che, se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell'anno di presentazione, nel campo "data inizio" può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione.
La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno ed ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo; diversamente, se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno. Infine, se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo.
Viene previsto un periodo transitorio, per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento in esame, in cui è possibile utilizzare anche il "vecchio" modello di dichiarazione sostitutiva.
Fonte: Provvedimento Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2017 - "Per il canone RAI conta la decorrenza dei presupposti in dichiarazione" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego