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21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV   Data : 27/02/2017
Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV
Il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenza elettrica per uso domestico devono presentare al fine di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.
Le novità riguardano la dichiarazione con cui il titolare di utenza elettrica comunica che il canone non deve essere addebitato in quanto pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, la quale deve essere resa compilando il quadro B del modello.
Nell'ambito di tale quadro, nel nuovo campo "data inizio" deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio, la data da cui decorre l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento). Nel caso di dichiarazione presentata da un erede, nel campo "data inizio" deve essere indicata la data del decesso.
Le istruzioni al nuovo modello precisano che la "data inizio" non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva e che, se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell'anno di presentazione, nel campo "data inizio" può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione.
La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno ed ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo; diversamente, se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno. Infine, se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo.
Viene previsto un periodo transitorio, per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento in esame, in cui è possibile utilizzare anche il "vecchio" modello di dichiarazione sostitutiva.
Fonte: Provvedimento Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2017 - "Per il canone RAI conta la decorrenza dei presupposti in dichiarazione" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego