Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego

Records 731 to 740 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV   Data : 27/02/2017
Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV
Il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenza elettrica per uso domestico devono presentare al fine di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.
Le novità riguardano la dichiarazione con cui il titolare di utenza elettrica comunica che il canone non deve essere addebitato in quanto pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, la quale deve essere resa compilando il quadro B del modello.
Nell'ambito di tale quadro, nel nuovo campo "data inizio" deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio, la data da cui decorre l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento). Nel caso di dichiarazione presentata da un erede, nel campo "data inizio" deve essere indicata la data del decesso.
Le istruzioni al nuovo modello precisano che la "data inizio" non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva e che, se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell'anno di presentazione, nel campo "data inizio" può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione.
La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno ed ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo; diversamente, se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno. Infine, se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo.
Viene previsto un periodo transitorio, per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento in esame, in cui è possibile utilizzare anche il "vecchio" modello di dichiarazione sostitutiva.
Fonte: Provvedimento Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2017 - "Per il canone RAI conta la decorrenza dei presupposti in dichiarazione" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego