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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Nuova classificazione sismica degli edifici   Data : 02/03/2017
Nuova classificazione sismica degli edifici
 
È in vigore dal 1.3.2017, il DM che fissa le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
Il provvedimento normativo rende operative le norme in materia di "sisma bonus", previsti dall'art. 1 co. 2 e 3 della L. 232/2016.
Infatti, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, nel caso in cui gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR:
- posseggano le procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017,
- riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274,
- si riferiscano a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,
la detrazione IRPEF/IRES:
- spetta nella misura del 50%;
- per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno;
- è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Dall'1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le nuove norme, inoltre, aumentano la detrazione IRPEF/IRES:
- al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all'80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.
 
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2017 - "Cambia la classificazione del rischio per gli edifici, al via il “sisma bonus”" - Redazione
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego