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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Nuova classificazione sismica degli edifici   Data : 02/03/2017
Nuova classificazione sismica degli edifici
 
È in vigore dal 1.3.2017, il DM che fissa le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
Il provvedimento normativo rende operative le norme in materia di "sisma bonus", previsti dall'art. 1 co. 2 e 3 della L. 232/2016.
Infatti, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, nel caso in cui gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR:
- posseggano le procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017,
- riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274,
- si riferiscano a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,
la detrazione IRPEF/IRES:
- spetta nella misura del 50%;
- per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno;
- è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Dall'1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le nuove norme, inoltre, aumentano la detrazione IRPEF/IRES:
- al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all'80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.
 
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2017 - "Cambia la classificazione del rischio per gli edifici, al via il “sisma bonus”" - Redazione
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego