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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego

Records 1121 to 1130 of 2397
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Titolo: Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017   Data : 02/03/2017
Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017
Con il comunicato stampa 1.3.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno considerate tempestive le dichiarazioni annuali IVA relative al 2016 trasmesse entro il 3.3.2017.
Tale possibilità è stata ammessa in quanto, nel giorno di scadenza per l’adempimento (28.2.2017), si sono verificati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni.
Il comunicato dell’Agenzia comporta, di fatto, una “riapertura” dei termini di trasmissione, permettendo ai soggetti passivi di adempiere tempestivamente all’obbligo dichiarativo entro il 3.3.2017 senza incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di presentazione tardiva della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97).
Secondo gli Autori, inoltre, le dichiarazioni trasmesse entro il 3.3.2017 al fine di correggere gli errori commessi in una dichiarazione già presentata possono essere considerate, nella sostanza, dichiarazioni correttive nei termini, senza che sia necessario ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.3.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2017 - "Invio della dichiarazione IVA fino a domani senza sanzioni" - Gazzera
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego