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03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017   Data : 02/03/2017
Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017
Con il comunicato stampa 1.3.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno considerate tempestive le dichiarazioni annuali IVA relative al 2016 trasmesse entro il 3.3.2017.
Tale possibilità è stata ammessa in quanto, nel giorno di scadenza per l’adempimento (28.2.2017), si sono verificati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni.
Il comunicato dell’Agenzia comporta, di fatto, una “riapertura” dei termini di trasmissione, permettendo ai soggetti passivi di adempiere tempestivamente all’obbligo dichiarativo entro il 3.3.2017 senza incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di presentazione tardiva della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97).
Secondo gli Autori, inoltre, le dichiarazioni trasmesse entro il 3.3.2017 al fine di correggere gli errori commessi in una dichiarazione già presentata possono essere considerate, nella sostanza, dichiarazioni correttive nei termini, senza che sia necessario ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.3.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2017 - "Invio della dichiarazione IVA fino a domani senza sanzioni" - Gazzera
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego