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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017   Data : 02/03/2017
Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017
Con il comunicato stampa 1.3.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno considerate tempestive le dichiarazioni annuali IVA relative al 2016 trasmesse entro il 3.3.2017.
Tale possibilità è stata ammessa in quanto, nel giorno di scadenza per l’adempimento (28.2.2017), si sono verificati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni.
Il comunicato dell’Agenzia comporta, di fatto, una “riapertura” dei termini di trasmissione, permettendo ai soggetti passivi di adempiere tempestivamente all’obbligo dichiarativo entro il 3.3.2017 senza incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di presentazione tardiva della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97).
Secondo gli Autori, inoltre, le dichiarazioni trasmesse entro il 3.3.2017 al fine di correggere gli errori commessi in una dichiarazione già presentata possono essere considerate, nella sostanza, dichiarazioni correttive nei termini, senza che sia necessario ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.3.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2017 - "Invio della dichiarazione IVA fino a domani senza sanzioni" - Gazzera
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego