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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017   Data : 02/03/2017
Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017
Con il comunicato stampa 1.3.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno considerate tempestive le dichiarazioni annuali IVA relative al 2016 trasmesse entro il 3.3.2017.
Tale possibilità è stata ammessa in quanto, nel giorno di scadenza per l’adempimento (28.2.2017), si sono verificati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni.
Il comunicato dell’Agenzia comporta, di fatto, una “riapertura” dei termini di trasmissione, permettendo ai soggetti passivi di adempiere tempestivamente all’obbligo dichiarativo entro il 3.3.2017 senza incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di presentazione tardiva della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97).
Secondo gli Autori, inoltre, le dichiarazioni trasmesse entro il 3.3.2017 al fine di correggere gli errori commessi in una dichiarazione già presentata possono essere considerate, nella sostanza, dichiarazioni correttive nei termini, senza che sia necessario ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.3.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2017 - "Invio della dichiarazione IVA fino a domani senza sanzioni" - Gazzera
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego