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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017   Data : 02/03/2017
Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017
Con il comunicato stampa 1.3.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno considerate tempestive le dichiarazioni annuali IVA relative al 2016 trasmesse entro il 3.3.2017.
Tale possibilità è stata ammessa in quanto, nel giorno di scadenza per l’adempimento (28.2.2017), si sono verificati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni.
Il comunicato dell’Agenzia comporta, di fatto, una “riapertura” dei termini di trasmissione, permettendo ai soggetti passivi di adempiere tempestivamente all’obbligo dichiarativo entro il 3.3.2017 senza incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di presentazione tardiva della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97).
Secondo gli Autori, inoltre, le dichiarazioni trasmesse entro il 3.3.2017 al fine di correggere gli errori commessi in una dichiarazione già presentata possono essere considerate, nella sostanza, dichiarazioni correttive nei termini, senza che sia necessario ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.3.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2017 - "Invio della dichiarazione IVA fino a domani senza sanzioni" - Gazzera
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego