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Data Titolo Sezione Autore
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso   Data : 06/03/2017
I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso
La C.T. Prov. Treviso, con sentenza n. 116/1/17, si è occupata di una questione concernente i fabbricati rurali ad uso abitativo.
Nello specifico, un agricoltore ha presentato per i propri fabbricati (insistenti su terreno agricolo) una domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria A/6 ai fabbricati rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
In particolare, la commissione ha affermato che:
- decorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda di variazione catastale (tramite la procedura Docfa), la rendita "proposta" assume carattere definitivo e non può essere modificata dall'ufficio;
- l'abitazione non può essere ritenuta "di lusso" sulla base dei criteri delineati dall'art. 6 del DM 2.8.69 e, in particolare, in virtù della superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati.
In merito alle caratteristiche "di lusso" i giudici osservano che i criteri di cui al DM 2.8.69 restano quelli elaborati in vigenza della precedente disciplina agevolativa (benefici fiscali "prima casa"), la quale si applicava esclusivamente ai fabbricati urbani, censiti nel catasto edilizio urbano, e non anche alle abitazioni rurali.
Treviso 15.2.2017 n. 116/1/17 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2017 - "Perentorio il termine annuale per la rettifica dei classamenti" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego