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22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
15/10/2015 Le percentuali dei coefficienti di ammortamento non sono derogabili S.M.Perego
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
04/04/2016 Le polizze vita sono soggetta a tassazione S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
06/02/2017 Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017 S.M.Perego

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Titolo: I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso   Data : 06/03/2017
I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso
La C.T. Prov. Treviso, con sentenza n. 116/1/17, si è occupata di una questione concernente i fabbricati rurali ad uso abitativo.
Nello specifico, un agricoltore ha presentato per i propri fabbricati (insistenti su terreno agricolo) una domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria A/6 ai fabbricati rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
In particolare, la commissione ha affermato che:
- decorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda di variazione catastale (tramite la procedura Docfa), la rendita "proposta" assume carattere definitivo e non può essere modificata dall'ufficio;
- l'abitazione non può essere ritenuta "di lusso" sulla base dei criteri delineati dall'art. 6 del DM 2.8.69 e, in particolare, in virtù della superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati.
In merito alle caratteristiche "di lusso" i giudici osservano che i criteri di cui al DM 2.8.69 restano quelli elaborati in vigenza della precedente disciplina agevolativa (benefici fiscali "prima casa"), la quale si applicava esclusivamente ai fabbricati urbani, censiti nel catasto edilizio urbano, e non anche alle abitazioni rurali.
Treviso 15.2.2017 n. 116/1/17 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2017 - "Perentorio il termine annuale per la rettifica dei classamenti" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego