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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

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Titolo: I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso   Data : 06/03/2017
I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso
La C.T. Prov. Treviso, con sentenza n. 116/1/17, si è occupata di una questione concernente i fabbricati rurali ad uso abitativo.
Nello specifico, un agricoltore ha presentato per i propri fabbricati (insistenti su terreno agricolo) una domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria A/6 ai fabbricati rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
In particolare, la commissione ha affermato che:
- decorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda di variazione catastale (tramite la procedura Docfa), la rendita "proposta" assume carattere definitivo e non può essere modificata dall'ufficio;
- l'abitazione non può essere ritenuta "di lusso" sulla base dei criteri delineati dall'art. 6 del DM 2.8.69 e, in particolare, in virtù della superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati.
In merito alle caratteristiche "di lusso" i giudici osservano che i criteri di cui al DM 2.8.69 restano quelli elaborati in vigenza della precedente disciplina agevolativa (benefici fiscali "prima casa"), la quale si applicava esclusivamente ai fabbricati urbani, censiti nel catasto edilizio urbano, e non anche alle abitazioni rurali.
Treviso 15.2.2017 n. 116/1/17 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2017 - "Perentorio il termine annuale per la rettifica dei classamenti" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego