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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso   Data : 06/03/2017
I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso
La C.T. Prov. Treviso, con sentenza n. 116/1/17, si è occupata di una questione concernente i fabbricati rurali ad uso abitativo.
Nello specifico, un agricoltore ha presentato per i propri fabbricati (insistenti su terreno agricolo) una domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria A/6 ai fabbricati rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
In particolare, la commissione ha affermato che:
- decorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda di variazione catastale (tramite la procedura Docfa), la rendita "proposta" assume carattere definitivo e non può essere modificata dall'ufficio;
- l'abitazione non può essere ritenuta "di lusso" sulla base dei criteri delineati dall'art. 6 del DM 2.8.69 e, in particolare, in virtù della superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati.
In merito alle caratteristiche "di lusso" i giudici osservano che i criteri di cui al DM 2.8.69 restano quelli elaborati in vigenza della precedente disciplina agevolativa (benefici fiscali "prima casa"), la quale si applicava esclusivamente ai fabbricati urbani, censiti nel catasto edilizio urbano, e non anche alle abitazioni rurali.
Treviso 15.2.2017 n. 116/1/17 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2017 - "Perentorio il termine annuale per la rettifica dei classamenti" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego