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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA   Data : 07/03/2017
Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA
Nella ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2017 n. 26 sono stati forniti alcuni chiarimenti con riguardo al comunicato stampa Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 46:
- il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016 (28.2.2017) non è stato prorogato dal comunicato stampa, ma è stato consentito solo ai soggetti che non avevano potuto provvedere entro la scadenza, quindi entro il 28.2.2017, a causa dei rallentamenti nella rete di trasmissione;
- tutti gli adempimenti fiscali, con scadenza successiva al 28.2.2017 e connessi al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016, dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente al 28.2.2017;
- la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale di importo superiore a 5 mila euro (art. 10 del DL 78/2009) potrà essere effettuata a partire dal 16.3.2017, anche se la dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016 è stata presentata dopo il 28.2.2017, ma entro il 3.3.2017.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2017 n. 26 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2017 - "Nessuna proroga per la dichiarazione annuale IVA 2017" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego