Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA   Data : 07/03/2017
Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA
Nella ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2017 n. 26 sono stati forniti alcuni chiarimenti con riguardo al comunicato stampa Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 46:
- il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016 (28.2.2017) non è stato prorogato dal comunicato stampa, ma è stato consentito solo ai soggetti che non avevano potuto provvedere entro la scadenza, quindi entro il 28.2.2017, a causa dei rallentamenti nella rete di trasmissione;
- tutti gli adempimenti fiscali, con scadenza successiva al 28.2.2017 e connessi al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016, dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente al 28.2.2017;
- la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale di importo superiore a 5 mila euro (art. 10 del DL 78/2009) potrà essere effettuata a partire dal 16.3.2017, anche se la dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016 è stata presentata dopo il 28.2.2017, ma entro il 3.3.2017.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2017 n. 26 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2017 - "Nessuna proroga per la dichiarazione annuale IVA 2017" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego