| Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA
Nella ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2017 n. 26 sono stati forniti alcuni chiarimenti con riguardo al comunicato stampa Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 46:
- il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016 (28.2.2017) non è stato prorogato dal comunicato stampa, ma è stato consentito solo ai soggetti che non avevano potuto provvedere entro la scadenza, quindi entro il 28.2.2017, a causa dei rallentamenti nella rete di trasmissione;
- tutti gli adempimenti fiscali, con scadenza successiva al 28.2.2017 e connessi al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016, dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente al 28.2.2017;
- la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale di importo superiore a 5 mila euro (art. 10 del DL 78/2009) potrà essere effettuata a partire dal 16.3.2017, anche se la dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016 è stata presentata dopo il 28.2.2017, ma entro il 3.3.2017.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2017 n. 26 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2017 - "Nessuna proroga per la dichiarazione annuale IVA 2017" - Gazzera |