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30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
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20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
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Titolo: Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA   Data : 07/03/2017
Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA
Nella ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2017 n. 26 sono stati forniti alcuni chiarimenti con riguardo al comunicato stampa Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 46:
- il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016 (28.2.2017) non è stato prorogato dal comunicato stampa, ma è stato consentito solo ai soggetti che non avevano potuto provvedere entro la scadenza, quindi entro il 28.2.2017, a causa dei rallentamenti nella rete di trasmissione;
- tutti gli adempimenti fiscali, con scadenza successiva al 28.2.2017 e connessi al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016, dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente al 28.2.2017;
- la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale di importo superiore a 5 mila euro (art. 10 del DL 78/2009) potrà essere effettuata a partire dal 16.3.2017, anche se la dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016 è stata presentata dopo il 28.2.2017, ma entro il 3.3.2017.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2017 n. 26 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2017 - "Nessuna proroga per la dichiarazione annuale IVA 2017" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego