| Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli
La Cass. 3.3.2017 n. 5497 sancisce che se il contribuente, nelle more del giudizio, presenta la domanda di ammissione alla rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 e, nel contempo, dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, si verifica l'estinzione del processo e le spese, ex art. 92 c.p.c., possono essere compensate.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002, siccome non si concretizza alcuna situazione di soccombenza nella fase di impugnazione della sentenza.
Fonte: Cass. 3.3.2017 n. 5497 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.3.2017 - "Rottamazione dei ruoli a spese compensate, via libera della Cassazione" - Piccolo |