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27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
16/03/2018 Fatturazione elettronica dei carburanti ancora nel limbo S.M.Perego
26/03/2018 Nuovo modello per la “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” S.M.Perego
16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
21/03/2018 Ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica S.M.Perego
21/03/2018 Nuovi adempimenti catastali S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
20/03/2018 Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture S.M.Perego

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Titolo: L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile   Data : 08/03/2017
L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.3.2017 n. 5603, ha stabilito che, in relazione alla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può agire per la determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e la condanna al suo pagamento, anche nel caso in cui non abbia ancora rilasciato l'immobile in ragione del fatto che questa non gli sia stata ancora corrisposta.
Infatti, secondo i giudici, la disposizione del terzo comma dell’art. 34 L. 392/78, ove subordina l’esecuzione del rilascio alla corresponsione dell’indennità:
- implica che il concreto adempimento delle due obbligazioni (rilascio, da un lato, e pagamento dell’indennità dall’altro) debba essere contemporaneo;
- giustifica la condanna al pagamento come condizionata al rilascio, ammettendo così implicitamente la condanna condizionale.
Fonte: Cass. 7.3.2017 n. 5603 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.3.2017 - "Condanna al pagamento dell’indennità condizionata al rilascio" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego