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05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
30/10/2015 ISEE (DSU) – I chiarimenti dell’INPS S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
02/11/2015 Le ferie devo essere godute e non pagate S.M.Perego

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Titolo: L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile   Data : 08/03/2017
L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.3.2017 n. 5603, ha stabilito che, in relazione alla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può agire per la determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e la condanna al suo pagamento, anche nel caso in cui non abbia ancora rilasciato l'immobile in ragione del fatto che questa non gli sia stata ancora corrisposta.
Infatti, secondo i giudici, la disposizione del terzo comma dell’art. 34 L. 392/78, ove subordina l’esecuzione del rilascio alla corresponsione dell’indennità:
- implica che il concreto adempimento delle due obbligazioni (rilascio, da un lato, e pagamento dell’indennità dall’altro) debba essere contemporaneo;
- giustifica la condanna al pagamento come condizionata al rilascio, ammettendo così implicitamente la condanna condizionale.
Fonte: Cass. 7.3.2017 n. 5603 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.3.2017 - "Condanna al pagamento dell’indennità condizionata al rilascio" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego