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21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
21/03/2018 Nuovi adempimenti catastali S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
16/05/2018 Fatture elettroniche con date diverse S.M.Perego
30/04/2018 Entro il 4 luglio 2018 si dichiarano alla CCIAA i proprietari effettivi di Spa e Trust S.M.Perego
02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego
02/05/2018 Il software Gerico 2018 è on line S.M.Perego
02/05/2018 Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo S.M.Perego
02/05/2018 Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
02/05/2018 I depositi prezzo ricevuti dal notaio vanno sempre sul conto dedicato S.M.Perego

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Titolo: Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)   Data : 09/03/2017
Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
I nuovi indicatori sintetici di affidabilità (c.d. "ISA") rappresenteranno, a partire dal periodo d'imposta 2017, un insieme di indici che esprimeranno, tramite un punteggio da 1 a 10, l'affidabilità fiscale dell'impresa o del professionista monitorato. I soggetti con un punteggio più elevato potranno beneficiare di un regime fiscale premiale che dovrà essere definito con apposito DM.
Il giudizio sarà il frutto di una media semplice, derivante dall'utilizzo di una serie di indicatori "elementari" di affidabilità a cui potranno aggiungersi altri indici di anomalia, i quali avranno un loro peso nel voto complessivo solo se verranno riscontrati elementi anomali ricavabili dalla contabilità del contribuente (ad esempio, rimanenze iniziali di un anno diverse da quelle finali dell'anno precedente, costo del venduto negativo).
Nel nuovo sistema non saranno più i ricavi e i compensi gli elementi principali ad essere stimati con riferimento alla singola annualità, ma si opererà un'analisi più completa sulla posizione del contribuente, stimando anche il valore aggiunto ed il reddito per addetto, la durata delle scorte, la consistenza delle rimanenze finali, il controllo del numero delle giornate retribuite.
In base a come si sta delineando detto sistema, non è chiaro se sarà mantenuta la nozione di congruità e, con essa, l'adeguamento in dichiarazione ai maggiori ricavi/compensi, né come si coordinerà il nuovo sistema con la normativa sulle società di comodo che prevede una specifica esimente per le società congrue e coerenti agli studi di settore.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego