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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego

Records 131 to 140 of 2397
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Titolo: Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)   Data : 09/03/2017
Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
I nuovi indicatori sintetici di affidabilità (c.d. "ISA") rappresenteranno, a partire dal periodo d'imposta 2017, un insieme di indici che esprimeranno, tramite un punteggio da 1 a 10, l'affidabilità fiscale dell'impresa o del professionista monitorato. I soggetti con un punteggio più elevato potranno beneficiare di un regime fiscale premiale che dovrà essere definito con apposito DM.
Il giudizio sarà il frutto di una media semplice, derivante dall'utilizzo di una serie di indicatori "elementari" di affidabilità a cui potranno aggiungersi altri indici di anomalia, i quali avranno un loro peso nel voto complessivo solo se verranno riscontrati elementi anomali ricavabili dalla contabilità del contribuente (ad esempio, rimanenze iniziali di un anno diverse da quelle finali dell'anno precedente, costo del venduto negativo).
Nel nuovo sistema non saranno più i ricavi e i compensi gli elementi principali ad essere stimati con riferimento alla singola annualità, ma si opererà un'analisi più completa sulla posizione del contribuente, stimando anche il valore aggiunto ed il reddito per addetto, la durata delle scorte, la consistenza delle rimanenze finali, il controllo del numero delle giornate retribuite.
In base a come si sta delineando detto sistema, non è chiaro se sarà mantenuta la nozione di congruità e, con essa, l'adeguamento in dichiarazione ai maggiori ricavi/compensi, né come si coordinerà il nuovo sistema con la normativa sulle società di comodo che prevede una specifica esimente per le società congrue e coerenti agli studi di settore.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego