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Data Titolo Sezione Autore
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)   Data : 09/03/2017
Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
I nuovi indicatori sintetici di affidabilità (c.d. "ISA") rappresenteranno, a partire dal periodo d'imposta 2017, un insieme di indici che esprimeranno, tramite un punteggio da 1 a 10, l'affidabilità fiscale dell'impresa o del professionista monitorato. I soggetti con un punteggio più elevato potranno beneficiare di un regime fiscale premiale che dovrà essere definito con apposito DM.
Il giudizio sarà il frutto di una media semplice, derivante dall'utilizzo di una serie di indicatori "elementari" di affidabilità a cui potranno aggiungersi altri indici di anomalia, i quali avranno un loro peso nel voto complessivo solo se verranno riscontrati elementi anomali ricavabili dalla contabilità del contribuente (ad esempio, rimanenze iniziali di un anno diverse da quelle finali dell'anno precedente, costo del venduto negativo).
Nel nuovo sistema non saranno più i ricavi e i compensi gli elementi principali ad essere stimati con riferimento alla singola annualità, ma si opererà un'analisi più completa sulla posizione del contribuente, stimando anche il valore aggiunto ed il reddito per addetto, la durata delle scorte, la consistenza delle rimanenze finali, il controllo del numero delle giornate retribuite.
In base a come si sta delineando detto sistema, non è chiaro se sarà mantenuta la nozione di congruità e, con essa, l'adeguamento in dichiarazione ai maggiori ricavi/compensi, né come si coordinerà il nuovo sistema con la normativa sulle società di comodo che prevede una specifica esimente per le società congrue e coerenti agli studi di settore.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego