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05/08/2016 Abuso del diritto – Da Assonime nuova analisi sulle scissioni S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego
05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)   Data : 09/03/2017
Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
I nuovi indicatori sintetici di affidabilità (c.d. "ISA") rappresenteranno, a partire dal periodo d'imposta 2017, un insieme di indici che esprimeranno, tramite un punteggio da 1 a 10, l'affidabilità fiscale dell'impresa o del professionista monitorato. I soggetti con un punteggio più elevato potranno beneficiare di un regime fiscale premiale che dovrà essere definito con apposito DM.
Il giudizio sarà il frutto di una media semplice, derivante dall'utilizzo di una serie di indicatori "elementari" di affidabilità a cui potranno aggiungersi altri indici di anomalia, i quali avranno un loro peso nel voto complessivo solo se verranno riscontrati elementi anomali ricavabili dalla contabilità del contribuente (ad esempio, rimanenze iniziali di un anno diverse da quelle finali dell'anno precedente, costo del venduto negativo).
Nel nuovo sistema non saranno più i ricavi e i compensi gli elementi principali ad essere stimati con riferimento alla singola annualità, ma si opererà un'analisi più completa sulla posizione del contribuente, stimando anche il valore aggiunto ed il reddito per addetto, la durata delle scorte, la consistenza delle rimanenze finali, il controllo del numero delle giornate retribuite.
In base a come si sta delineando detto sistema, non è chiaro se sarà mantenuta la nozione di congruità e, con essa, l'adeguamento in dichiarazione ai maggiori ricavi/compensi, né come si coordinerà il nuovo sistema con la normativa sulle società di comodo che prevede una specifica esimente per le società congrue e coerenti agli studi di settore.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego