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Data Titolo Sezione Autore
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)   Data : 09/03/2017
Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
I nuovi indicatori sintetici di affidabilità (c.d. "ISA") rappresenteranno, a partire dal periodo d'imposta 2017, un insieme di indici che esprimeranno, tramite un punteggio da 1 a 10, l'affidabilità fiscale dell'impresa o del professionista monitorato. I soggetti con un punteggio più elevato potranno beneficiare di un regime fiscale premiale che dovrà essere definito con apposito DM.
Il giudizio sarà il frutto di una media semplice, derivante dall'utilizzo di una serie di indicatori "elementari" di affidabilità a cui potranno aggiungersi altri indici di anomalia, i quali avranno un loro peso nel voto complessivo solo se verranno riscontrati elementi anomali ricavabili dalla contabilità del contribuente (ad esempio, rimanenze iniziali di un anno diverse da quelle finali dell'anno precedente, costo del venduto negativo).
Nel nuovo sistema non saranno più i ricavi e i compensi gli elementi principali ad essere stimati con riferimento alla singola annualità, ma si opererà un'analisi più completa sulla posizione del contribuente, stimando anche il valore aggiunto ed il reddito per addetto, la durata delle scorte, la consistenza delle rimanenze finali, il controllo del numero delle giornate retribuite.
In base a come si sta delineando detto sistema, non è chiaro se sarà mantenuta la nozione di congruità e, con essa, l'adeguamento in dichiarazione ai maggiori ricavi/compensi, né come si coordinerà il nuovo sistema con la normativa sulle società di comodo che prevede una specifica esimente per le società congrue e coerenti agli studi di settore.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego