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05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
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25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
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Titolo: La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni   Data : 09/03/2017
La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni
La Regione Toscana, con il ricorso 9.2.2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8.3.2017 n. 10, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, nella parte in cui non prevede, tra le esclusioni alla rottamazione dei ruoli, i carichi affidati agli Agenti della riscossione per i tributi di competenza regionale, realizzando in tal modo una violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Tra l'altro, viene menomato il principio di autonomia tributaria delle Regioni, posto che l'adesione alla rottamazione, su cui la Regione non ha alcuna voce in capitolo, comporta lo stralcio di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Anche l'art. 6-ter del DL 22.10.2016 n. 193 è rimesso all'esame dei giudici costituzionali, posto che, nel contemplare non l'obbligo bensì la facoltà, per gli enti locali, di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, comporta un'irragionevole disparità di trattamento tra enti locali, a seconda del fatto che questi abbiano o meno optato per l'affidamento della riscossione agli Agenti della riscossione.
Fonte: Ricorso della Regione Toscana alla Corte Costituzionale 9.2.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Alla Corte Costituzionale la rottamazione dei ruoli regionali" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego