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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni   Data : 09/03/2017
La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni
La Regione Toscana, con il ricorso 9.2.2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8.3.2017 n. 10, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, nella parte in cui non prevede, tra le esclusioni alla rottamazione dei ruoli, i carichi affidati agli Agenti della riscossione per i tributi di competenza regionale, realizzando in tal modo una violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Tra l'altro, viene menomato il principio di autonomia tributaria delle Regioni, posto che l'adesione alla rottamazione, su cui la Regione non ha alcuna voce in capitolo, comporta lo stralcio di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Anche l'art. 6-ter del DL 22.10.2016 n. 193 è rimesso all'esame dei giudici costituzionali, posto che, nel contemplare non l'obbligo bensì la facoltà, per gli enti locali, di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, comporta un'irragionevole disparità di trattamento tra enti locali, a seconda del fatto che questi abbiano o meno optato per l'affidamento della riscossione agli Agenti della riscossione.
Fonte: Ricorso della Regione Toscana alla Corte Costituzionale 9.2.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Alla Corte Costituzionale la rottamazione dei ruoli regionali" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego