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15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016   Data : 09/03/2017
Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016
A partire dal 2017 non è più ammessa la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata. Pertanto, in base all’art. 6 del DPR 542/99, come modificato dall’art. 7-quater co. 20 del DL 193/2016, il versamento del saldo IVA può essere effettuato:
- secondo la regola generale, entro il 16 marzo;
- in alternativa, entro il termine stabilito dall’art. 17 co. 1 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Nonostante la nuova formulazione degli artt. 6 e 7 del DPR 542/99 comporti qualche dubbio circa la possibilità di differire ulteriormente il versamento entro il termine previsto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, un’interpretazione sistematica delle norme induce a ritenere che, anche per il 2017, tale possibilità sia comunque ammessa.
Inoltre, si auspicano chiarimenti in merito alla possibilità, per i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l’anno solare, di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria. Fino al 2016, infatti, la possibilità del differimento era collegata alla presentazione della dichiarazione IVA unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, coincidente con l’anno solare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Differimento del saldo IVA per il 2016 con dubbi" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego