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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016   Data : 09/03/2017
Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016
A partire dal 2017 non è più ammessa la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata. Pertanto, in base all’art. 6 del DPR 542/99, come modificato dall’art. 7-quater co. 20 del DL 193/2016, il versamento del saldo IVA può essere effettuato:
- secondo la regola generale, entro il 16 marzo;
- in alternativa, entro il termine stabilito dall’art. 17 co. 1 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Nonostante la nuova formulazione degli artt. 6 e 7 del DPR 542/99 comporti qualche dubbio circa la possibilità di differire ulteriormente il versamento entro il termine previsto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, un’interpretazione sistematica delle norme induce a ritenere che, anche per il 2017, tale possibilità sia comunque ammessa.
Inoltre, si auspicano chiarimenti in merito alla possibilità, per i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l’anno solare, di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria. Fino al 2016, infatti, la possibilità del differimento era collegata alla presentazione della dichiarazione IVA unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, coincidente con l’anno solare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Differimento del saldo IVA per il 2016 con dubbi" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego