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Data Titolo Sezione Autore
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego

Records 731 to 740 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016   Data : 09/03/2017
Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016
A partire dal 2017 non è più ammessa la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata. Pertanto, in base all’art. 6 del DPR 542/99, come modificato dall’art. 7-quater co. 20 del DL 193/2016, il versamento del saldo IVA può essere effettuato:
- secondo la regola generale, entro il 16 marzo;
- in alternativa, entro il termine stabilito dall’art. 17 co. 1 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Nonostante la nuova formulazione degli artt. 6 e 7 del DPR 542/99 comporti qualche dubbio circa la possibilità di differire ulteriormente il versamento entro il termine previsto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, un’interpretazione sistematica delle norme induce a ritenere che, anche per il 2017, tale possibilità sia comunque ammessa.
Inoltre, si auspicano chiarimenti in merito alla possibilità, per i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l’anno solare, di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria. Fino al 2016, infatti, la possibilità del differimento era collegata alla presentazione della dichiarazione IVA unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, coincidente con l’anno solare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Differimento del saldo IVA per il 2016 con dubbi" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego