Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

Records 11 to 20 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.   Data : 09/03/2017
La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.
È stato pubblicato sulla G.U. 8.3.2017 n. 56 il DM 23.2.2017, avente ad oggetto gli obblighi di rendicontazione delle imprese multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro (c.d. "country by country reporting"). Il decreto:
- contiene le norme attuative dell'art. 1 co. 145 della L. 208/2015, che ha introdotto nella legislazione nazionale tali obblighi;
- recepisce la direttiva 2016/881/UE (c.d. "DAC4"), che prevede lo scambio automatico di tali documenti tra le Amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea.
Il DM 23.2.2017 precisa che gli obblighi di rendicontazione decorrono dai periodi d'imposta che iniziano in data 1.1.2016 o in data successiva: per i soggetti con periodo d'imposta, quindi, il primo periodo oggetto di reporting è il 2016.
Sotto il profilo delle tempistiche:
- la società tenuta alla rendicontazione deve comunicare questo obbligo all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo oggetto di rendicontazione;
- la trasmissione vera e propria del country by country reporting avviene, invece, entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta.
Fonte: DM 23.2.2017 in G.U. 8.3.2017 n. 56 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Fissate le regole per la rendicontazione dei gruppi multinazionali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego