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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.   Data : 09/03/2017
La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.
È stato pubblicato sulla G.U. 8.3.2017 n. 56 il DM 23.2.2017, avente ad oggetto gli obblighi di rendicontazione delle imprese multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro (c.d. "country by country reporting"). Il decreto:
- contiene le norme attuative dell'art. 1 co. 145 della L. 208/2015, che ha introdotto nella legislazione nazionale tali obblighi;
- recepisce la direttiva 2016/881/UE (c.d. "DAC4"), che prevede lo scambio automatico di tali documenti tra le Amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea.
Il DM 23.2.2017 precisa che gli obblighi di rendicontazione decorrono dai periodi d'imposta che iniziano in data 1.1.2016 o in data successiva: per i soggetti con periodo d'imposta, quindi, il primo periodo oggetto di reporting è il 2016.
Sotto il profilo delle tempistiche:
- la società tenuta alla rendicontazione deve comunicare questo obbligo all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo oggetto di rendicontazione;
- la trasmissione vera e propria del country by country reporting avviene, invece, entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta.
Fonte: DM 23.2.2017 in G.U. 8.3.2017 n. 56 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Fissate le regole per la rendicontazione dei gruppi multinazionali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego