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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.   Data : 09/03/2017
La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.
È stato pubblicato sulla G.U. 8.3.2017 n. 56 il DM 23.2.2017, avente ad oggetto gli obblighi di rendicontazione delle imprese multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro (c.d. "country by country reporting"). Il decreto:
- contiene le norme attuative dell'art. 1 co. 145 della L. 208/2015, che ha introdotto nella legislazione nazionale tali obblighi;
- recepisce la direttiva 2016/881/UE (c.d. "DAC4"), che prevede lo scambio automatico di tali documenti tra le Amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea.
Il DM 23.2.2017 precisa che gli obblighi di rendicontazione decorrono dai periodi d'imposta che iniziano in data 1.1.2016 o in data successiva: per i soggetti con periodo d'imposta, quindi, il primo periodo oggetto di reporting è il 2016.
Sotto il profilo delle tempistiche:
- la società tenuta alla rendicontazione deve comunicare questo obbligo all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo oggetto di rendicontazione;
- la trasmissione vera e propria del country by country reporting avviene, invece, entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta.
Fonte: DM 23.2.2017 in G.U. 8.3.2017 n. 56 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Fissate le regole per la rendicontazione dei gruppi multinazionali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego