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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.   Data : 09/03/2017
La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.
È stato pubblicato sulla G.U. 8.3.2017 n. 56 il DM 23.2.2017, avente ad oggetto gli obblighi di rendicontazione delle imprese multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro (c.d. "country by country reporting"). Il decreto:
- contiene le norme attuative dell'art. 1 co. 145 della L. 208/2015, che ha introdotto nella legislazione nazionale tali obblighi;
- recepisce la direttiva 2016/881/UE (c.d. "DAC4"), che prevede lo scambio automatico di tali documenti tra le Amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea.
Il DM 23.2.2017 precisa che gli obblighi di rendicontazione decorrono dai periodi d'imposta che iniziano in data 1.1.2016 o in data successiva: per i soggetti con periodo d'imposta, quindi, il primo periodo oggetto di reporting è il 2016.
Sotto il profilo delle tempistiche:
- la società tenuta alla rendicontazione deve comunicare questo obbligo all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo oggetto di rendicontazione;
- la trasmissione vera e propria del country by country reporting avviene, invece, entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta.
Fonte: DM 23.2.2017 in G.U. 8.3.2017 n. 56 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Fissate le regole per la rendicontazione dei gruppi multinazionali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego