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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.   Data : 09/03/2017
La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M.
È stato pubblicato sulla G.U. 8.3.2017 n. 56 il DM 23.2.2017, avente ad oggetto gli obblighi di rendicontazione delle imprese multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro (c.d. "country by country reporting"). Il decreto:
- contiene le norme attuative dell'art. 1 co. 145 della L. 208/2015, che ha introdotto nella legislazione nazionale tali obblighi;
- recepisce la direttiva 2016/881/UE (c.d. "DAC4"), che prevede lo scambio automatico di tali documenti tra le Amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea.
Il DM 23.2.2017 precisa che gli obblighi di rendicontazione decorrono dai periodi d'imposta che iniziano in data 1.1.2016 o in data successiva: per i soggetti con periodo d'imposta, quindi, il primo periodo oggetto di reporting è il 2016.
Sotto il profilo delle tempistiche:
- la società tenuta alla rendicontazione deve comunicare questo obbligo all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo oggetto di rendicontazione;
- la trasmissione vera e propria del country by country reporting avviene, invece, entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta.
Fonte: DM 23.2.2017 in G.U. 8.3.2017 n. 56 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Fissate le regole per la rendicontazione dei gruppi multinazionali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego