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Titolo: Pubblicate le disposizioni attuative per accedere al regime dei neo domiciliati   Data : 09/03/2017
Pubblicate le disposizioni attuative per accedere al regime dei neo domiciliati
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo del regime dei "neo domiciliati", introdotto dalla L. 232/2016 attraverso l'inserimento nel TUIR del nuovo art. 24-bis. Il provvedimento:
- prevede che l'opzione si manifesti con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale, o della dichiarazione relativa al periodo successivo;
- rende facoltativo l'interpello per l'accesso al regime, il quale può quindi essere sostituito da una autovalutazione della persona in merito alla sussistenza dei requisiti di legge.
Il provvedimento, inoltre, disciplina:
- l'opzione effettuata per i familiari, la quale deve essere esercitata dal capofamiglia nella sua dichiarazione, con una "ratifica" ex post da parte dei familiari stessi nelle proprie dichiarazioni;
- i casi di cessazione degli effetti e di revoca dell'opzione;
- gli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva annua di 100.000,00 euro (25.000,00 euro per i familiari);
- le modalità applicative dell'agevolazione per i soggetti che si sono trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all'art. 2 co. 2-bis del TUIR.
Inoltre il provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 47060 ha approvato la check list (e istruzioni) da allegare all'interpello facoltativo per il regime dei neo domiciliati di cui all'art. 24-bis del TUIR.
La suddetta check list è d'ausilio al riscontro della sussistenza degli elementi necessari per accedere al regime; in mancanza di interpello, questi ultimi saranno inseriti nella dichiarazione dei redditi con la quale si perfeziona l'opzione.
In particolare, la Sezione 1 indica i dati anagrafici, la Sezione 2 contiene i dati generali relativi alla cittadinanza e alla residenza attuale e pregressa nonché le giurisdizioni che si intende escludere dall'esercizio dell'opzione, mentre la Sezione 3 è dedicata all'attestazione del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei 9 periodi di imposta dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. La Sezione 4, infine, riguarda l'ipotesi in cui il contribuente estenda l'opzione ai propri familiari di cui all'art. 433 c.c. (tale ultima Sezione deve essere presentata solo nel caso in cui il contribuente opti per l'estensione ai familiari degli effetti dell'opzione per il regime).
La check list è altresì funzionale all'individuazione dell'onere probatorio che grava sul contribuente in sede di presentazione dell'istanza di interpello, graduato in ragione del diverso livello di collegamento con il territorio italiano. A tal fine, la Sezione 3 individua 27 situazioni fattuali volte a valutare l'assenza del centro vitale di interessi in Italia sia con riferimento ai legami affettivi e personali (presenza di coniuge, figli o di altri legami stabili in Italia), sia con riferimento agli interessi economici (disponibilità di attività immobiliari in Italia o conseguimento di redditi in Italia, anche per interposta persona). La casella "SI" va barrata nell'ipotesi in cui le situazioni descritte siano presenti per almeno 2 periodi di imposta sui 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
La mancata o incompleta compilazione della check list costituisce una delle cause di inammissibilità dell'interpello.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 47060 – Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Regime dei neo domiciliati anche senza interpello" – Odetto – Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Onere della prova della residenza fiscale graduato in base alla check list" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego