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Data Titolo Sezione Autore
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego
17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa č sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati   Data : 10/03/2017
Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 9.3.2017 n. 56, ha precisato che i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, aderendo all'opzione prevista dall'art. 24-bis del TUIR, pagheranno un'imposta sostitutiva di 100.000,00 euro esclusivamente sui redditi prodotti all'estero.
Sono, invece, assoggettati a tassazione ordinaria i redditi prodotti in Italia dai neo residenti.
La suddetta impostazione, evidenzia l'Autore, impone calcoli di convenienza, anche in considerazione del fatto che per i redditi prodotti all'estero inclusi nell'opzione non è possibile fruire di eventuali crediti di imposta per le eventuali imposte assolte all'estero. Inoltre, va valutata l'operatività della clausola antielusiva prevista dall'art. 24-bis, la quale assoggetta a tassazione ordinaria in Italia le eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate in società estere realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9.3.2017 n. 56 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Regime dei neo domiciliati con imposta ordinaria per i redditi prodotti in Italia" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego