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Data Titolo Sezione Autore
07/01/2019 Nuovo Regime forfetario Novità S.M.Perego
07/01/2019 Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
08/01/2019 Pagamento dell'imposta di bollo semplificato con la fatturazione elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati   Data : 10/03/2017
Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 9.3.2017 n. 56, ha precisato che i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, aderendo all'opzione prevista dall'art. 24-bis del TUIR, pagheranno un'imposta sostitutiva di 100.000,00 euro esclusivamente sui redditi prodotti all'estero.
Sono, invece, assoggettati a tassazione ordinaria i redditi prodotti in Italia dai neo residenti.
La suddetta impostazione, evidenzia l'Autore, impone calcoli di convenienza, anche in considerazione del fatto che per i redditi prodotti all'estero inclusi nell'opzione non è possibile fruire di eventuali crediti di imposta per le eventuali imposte assolte all'estero. Inoltre, va valutata l'operatività della clausola antielusiva prevista dall'art. 24-bis, la quale assoggetta a tassazione ordinaria in Italia le eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate in società estere realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9.3.2017 n. 56 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Regime dei neo domiciliati con imposta ordinaria per i redditi prodotti in Italia" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego