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03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
06/09/2016 IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
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Titolo: Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi   Data : 10/03/2017
Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi
La giurisprudenza prevalente ritiene che non sussistano limiti al diritto di detrazione dell'IVA sulle spese sostenute per apportare migliorie su beni di terzi, ad esempio effettuate dall'affittuario per la ristrutturazione di un immobile (Cass. 30.4.2009 n. 10079 e Cass. 16.2.2010 n. 3544).
Non è persuasiva la tesi che ritiene si debba trattare di beni dal punto di vista contabile ammortizzabili, in quanto, come sancito da Cass. 4.12.2015 n. 24779, il diritto di detrazione e il rimborso possono avere presupposti diversi (solo ai fini del rimborso, l'art. 30 del DPR 633/72 richiama il concetto di bene ammortizzabile).
Va detto che nel senso dell'indetraibilità si è pronunciata Cass. 10.2.2006 n. 2939, per quanto ci consta in maniera isolata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Migliorie su beni di terzi con IVA detraibile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego