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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

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Titolo: Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi   Data : 10/03/2017
Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi
La giurisprudenza prevalente ritiene che non sussistano limiti al diritto di detrazione dell'IVA sulle spese sostenute per apportare migliorie su beni di terzi, ad esempio effettuate dall'affittuario per la ristrutturazione di un immobile (Cass. 30.4.2009 n. 10079 e Cass. 16.2.2010 n. 3544).
Non è persuasiva la tesi che ritiene si debba trattare di beni dal punto di vista contabile ammortizzabili, in quanto, come sancito da Cass. 4.12.2015 n. 24779, il diritto di detrazione e il rimborso possono avere presupposti diversi (solo ai fini del rimborso, l'art. 30 del DPR 633/72 richiama il concetto di bene ammortizzabile).
Va detto che nel senso dell'indetraibilità si è pronunciata Cass. 10.2.2006 n. 2939, per quanto ci consta in maniera isolata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Migliorie su beni di terzi con IVA detraibile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego