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12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego

Records 2221 to 2230 of 2397
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Titolo: Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi   Data : 10/03/2017
Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi
La giurisprudenza prevalente ritiene che non sussistano limiti al diritto di detrazione dell'IVA sulle spese sostenute per apportare migliorie su beni di terzi, ad esempio effettuate dall'affittuario per la ristrutturazione di un immobile (Cass. 30.4.2009 n. 10079 e Cass. 16.2.2010 n. 3544).
Non è persuasiva la tesi che ritiene si debba trattare di beni dal punto di vista contabile ammortizzabili, in quanto, come sancito da Cass. 4.12.2015 n. 24779, il diritto di detrazione e il rimborso possono avere presupposti diversi (solo ai fini del rimborso, l'art. 30 del DPR 633/72 richiama il concetto di bene ammortizzabile).
Va detto che nel senso dell'indetraibilità si è pronunciata Cass. 10.2.2006 n. 2939, per quanto ci consta in maniera isolata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Migliorie su beni di terzi con IVA detraibile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego