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05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
13/02/2019 Nuove aliquote per la gestione separata per l’anno 2019 S.M.Perego
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego

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Titolo: Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi   Data : 10/03/2017
Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi
La giurisprudenza prevalente ritiene che non sussistano limiti al diritto di detrazione dell'IVA sulle spese sostenute per apportare migliorie su beni di terzi, ad esempio effettuate dall'affittuario per la ristrutturazione di un immobile (Cass. 30.4.2009 n. 10079 e Cass. 16.2.2010 n. 3544).
Non è persuasiva la tesi che ritiene si debba trattare di beni dal punto di vista contabile ammortizzabili, in quanto, come sancito da Cass. 4.12.2015 n. 24779, il diritto di detrazione e il rimborso possono avere presupposti diversi (solo ai fini del rimborso, l'art. 30 del DPR 633/72 richiama il concetto di bene ammortizzabile).
Va detto che nel senso dell'indetraibilità si è pronunciata Cass. 10.2.2006 n. 2939, per quanto ci consta in maniera isolata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Migliorie su beni di terzi con IVA detraibile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego